1. Ai sensi dei regolamenti n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, è istituita nelle aree retroportuali del golfo di Gaeta, al fine di favorire lo sviluppo e creare nuovi posti di lavoro, una zona franca.
2. La zona franca di cui al comma 1 è ubicata nelle zone portuali e industriali dei comuni di: Gaeta, Formia, Minturno, Itri, Spigno Saturnia, Santi Cosma e Damiano, Castelforte. Alla delimitazione della zona si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i comuni interessati.
3. Le opere necessarie per la risistemazione e l'utilizzazione delle aree ove è ubicata la zona franca sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge. La sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di zona franca è dichiarata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. L'area costituita in zona franca di cui al comma 2 è considerata ai sensi della legislazione doganale vigente fuori dalla cinta doganale. Alle imprese insediate nella zona franca sono riconosciuti i seguenti benefìci:
a) esenzione totale dalle imposte per gli utili reinvestiti per l'ampliamento degli impianti e della produzione;
b) esenzione totale da contributi e dazi doganali.
5. L'esenzione di cui alla lettera a) del comma 4 è applicabile per intero per un periodo di cinque anni e, successivamente, al 50 per cento dal sesto al decimo anno
a) una adeguata ricaduta occupazionale;
b) un sicuro impatto ambientale;
c) un elevato contenuto tecnologico.
9. Le imprese ubicate nella zona franca possono definire, a mezzo di accordi contrattuali con le organizzazioni sindacali, minori livelli salariali ed una più ampia flessibilità degli orari di lavoro rispetto a quanto stabilito dai contratti nazionali di lavoro vigenti.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è adottato il regolamento di attuazione della presente legge, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.